Comune di Banari

Provincia di Sassari
  • Seguici su:

Fatturazione elettronica - Comunicazione ai fornitori

COMUNE DI BANARI

Provincia di Sassari

 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA

COMUNICAZIONE AI FORNITORI

 

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31.03.2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013.

Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Per le finalità di cui sopra, l’articolo 3 comma 1 del citato D.M. n. 55/2013 prevede che l’Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un “Codice Univoco Ufficio”.

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l’allegato B “Regole tecniche” al citato D.M. n. 55/2013 contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica amministrazione per mezzo del Sistema di Interscambio (SdI), mentre l’allegato C “Linee guida” del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell’intero processo di fatturazione.

Quanto sopra premesso, si comunica il “Codice Univoco Ufficio” assegnato a ciascun Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche:

 

NOME UFFICIO

CODICE UNIVOCO UFFICIO

Settore Tecnico

TYNR8T

Settore Socio-Culturale

EPK9DV

Settore Finanziario e Affari generali

N60R4M

 

Ciascun fornitore deve obbligatoriamente inserire nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica il “Codice Univoco Ufficio” identificativo dell’Ufficio con il quale, tra quelli sopraindicati, intrattiene un rapporto economico e al quale la fattura elettronica è indirizzata (ossia l’Ufficio che ha affidato l’esecuzione della fornitura, del servizio o del lavoro).

Si ricorda, infine, che il D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014 ha stabilito l’obbligatorietà dell’indicazione, nella fattura elettronica, del codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, e del codice unico di progetto (CUP), quando previsto; il nostro ente non procederà, quindi, al pagamento della fattura elettronica qualora non vengano in essa riportati i predetti codici CIG e CUP (quest’ultimo se previsto).