Fatturazione elettronica - Comunicazione ai fornitori

COMUNE DI BANARI
Provincia di Sassari
FATTURAZIONE ELETTRONICA
COMUNICAZIONE AI FORNITORI
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31.03.2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013.
Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Per le finalità di cui sopra, l’articolo 3 comma 1 del citato D.M. n. 55/2013 prevede che l’Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un “Codice Univoco Ufficio”.
Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.
A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l’allegato B “Regole tecniche” al citato D.M. n. 55/2013 contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica amministrazione per mezzo del Sistema di Interscambio (SdI), mentre l’allegato C “Linee guida” del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell’intero processo di fatturazione.
Quanto sopra premesso, si comunica il “Codice Univoco Ufficio” assegnato a ciascun Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche:
NOME UFFICIO
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CODICE UNIVOCO UFFICIO
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Settore Tecnico
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TYNR8T
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Settore Socio-Culturale
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EPK9DV
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Settore Finanziario e Affari generali
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N60R4M
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Ciascun fornitore deve obbligatoriamente inserire nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica il “Codice Univoco Ufficio” identificativo dell’Ufficio con il quale, tra quelli sopraindicati, intrattiene un rapporto economico e al quale la fattura elettronica è indirizzata (ossia l’Ufficio che ha affidato l’esecuzione della fornitura, del servizio o del lavoro).
Si ricorda, infine, che il D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014 ha stabilito l’obbligatorietà dell’indicazione, nella fattura elettronica, del codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, e del codice unico di progetto (CUP), quando previsto; il nostro ente non procederà, quindi, al pagamento della fattura elettronica qualora non vengano in essa riportati i predetti codici CIG e CUP (quest’ultimo se previsto).